Anche i reati di cui agli artt. 2 e 3, dunque, non saranno punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa https://bookmark-dofollow.com/story21160226/fascinaci%C3%B3n-acerca-de-reati-truffa-e-iva-non-versata