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Di diffamazione - il reato e la pena di cui all'art 595 cp

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L’imputato e il pubblico ministero possono esigere al giudice l’applicazione, nella genere e nella misura indicata, tra una sanzione sostitutiva oppure di una pena pecuniaria, diminuita pure a un terzo, oppure intorno a una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera https://avvocatopenalistaromano.com/roma-reato-raggiro.html

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